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Cassazione Civile – Sez. I – Sentenza n. 8100 del 21.04.2015 – Pres. Forte – Est. Bisogni.

Minori – Diritti e tutela – Figli di coniugi separati – Diritto di conservare rapporti con i nonni – Diritto autonomo di visita da parte di questi ultimi – Esclusione.

L’articolo 1 della legge n. 54/2006 che ha novellato l’articolo 155 del Cc, nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (e i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce a essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata del minore. In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto decisivo e merito di accoglimento il rifiuto espresso anche di recente dalla minore di frequentare i nonni paterni. Tale rifiuto, pure se condizionato dall’ostilità dei genitori al ripristino dei rapporti tra nonni e nipote, esprime la volontà dell’adolescente di non esporsi ad una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere. Avverso la decisione del Giudice di secondo grado i nonni proponevano ricorso in Cassazione la quale non solo ravvisava l’inammissibilità del ricorso dal momento che il provvedimento impugnato non ha carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile in Cassazione, ma rilevava anche come il diritto dei minori di conservare  e mantenere un rapporto con li ascendenti e i parenti di entrambi i rami genitoriali non attribuisca a questi ultimi un autonomo diritto di visita ma dovrà costituire un elemento di indagine e valutazione per l’adozione di provvedimenti finalizzati ad una crescita serena ed equilibrata del minore. I Giudici, dunque, hanno voluto evitare al  minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare. Il provvedimento dei Giudici non nega in alcun modo il diritto del minore a vedersi tutelato il diritto di avere rapporti con gli ascendenti, ma solo quello di preservarlo da un conflitto che potrebbe determinare una condizione ansiogena e minare una crescita serena ed equilibrata.

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