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Corte Costituzionale – Sentenza n. 170/2014 – Presidente Cassese – Giudici: Tesauro, Napolitano, Frigo, Criscuolo, Grossi, Carosi, Cartabia, Mattarella, Morelli, Coraggio, Amato.

Stato civile – Norme in materia di rettificazione e attribuzione sesso – Sentenza di rettificazione di sesso provoca automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale – Notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere a questo ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale – Illegittimità costituzionale parziale artt. 2 e 4 l. 14.04.1982, n. 164 – Illegittimità consequenziale parziale art 31, comma 6, dlgs 01.09.2011, n. 150.

Con sentenza n. 170/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 della L. 164/82 con riferimento all’art. 2 Cost. nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso, comportante lo scioglimento del matrimonio, consenta, ove i coniugi ne facciano richiesta, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra norma di convivenza registrata, atta a tutelare in maniera adeguata gli obblighi e i diritti della coppia stessa.
Secondo la Corte Costituzionale non può essere sacrificato l’interesse della coppia a conservare la propria unione che costituisce, anche dopo il cambiamento di sesso, una relazione senz’altro qualificabile come formazione sociale costituzionalmente protetta, senza che l’esercizio della libertà di scelta di uno dei due componenti della coppia possa determinare l’eliminazione giuridica del rapporto preesistente e non potendo passare da uno stato di protezione e massima garanzia ad uno stato di massima indeterminatezza.
Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale patrimoniale dei suoi componenti si passerebbe ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e di riferimento. È questo particolare profilo degli effetti ad essere ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Concludendo, secondo la Corte Costituzionale, un sistema legislativo che consente alle sole coppie eterosessuali di unirsi in matrimonio può legittimamente escludere che si possano mantenere unioni coniugali divenute a causa della rettificazione di sesso di uno dei componenti non più fondate sul predetto paradigma. Ciò che non può essere costituzionalmente tollerato, tuttavia, in virtù della protezione costituzionale ed ex art. 8 CEDU di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso, è che per effetto del sopravvenuto non mantenimento del modello matrimoniale tali unioni possano essere private del nucleo dei diritti fondamentali e doveri solidali propri delle relazioni affettive sulle quali si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano soggettivo e razionale.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.170/2014

[La corte di Cassazione pertanto, recepita la declaratoria di illegittimità, per i motivi di cui sopra, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara illegittima l’annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio dei ricorrenti che avevano portato questi ultimi a ricorrere alla Supreme Corte.]

Cass. Civ. Sez. I, 21 aprile 2015 sent. N. 8097/2015 – Pres. Luccioli – Est. Acierno.
Matrimonio – Mutamento di sesso di uno dei coniugi – Concorde richiesta di mantenere il rapporto di coppia – Cessazione effetti civili – Non opera.

La rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata non può comportare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, operata con la sentenza, additiva di principio, n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, la caducazione automatica del matrimonio, poiché non è costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell’art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.

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