Skip to main content

Cassazione Civile – Sent. 1349 del 26 gennaio 2015 – Pres. Di Palma – Rel. Acierno.

Responsabilità genitoriale – L. 219/2012 – Art. 38 disp. att. c.c. – Domanda di decadenza ex art. 330 c.c. – Competenza del Tribunale ordinario – Attrazione – Sussiste.

“L’articolo 38, I comma, delle disposizioni attrattive al codice civile, attribuisce – in via generale – al Tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. (ablativi della responsabilità genitoriale). In deroga a quanto stabilito in via generale dal Legislatore, quando sia in corso un giudizio ex art. 316 c.c., anche in pendenza di termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale deve attribuirsi al Giudice del conflitto familiare (Tribunale o Corte d’Appello).”


La Suprema Corte ha rilevato come la locuzione “per tutta la durata del processo” contenuta nella norma (art. 38 disp. att. c.c.) sta a indicare un continuum che non si interrompe nelle fasi di quiescenza (in particolare in pendenza dei termini per l’impugnazione) ma esclusivamente con il passaggio in giudicato. In difetto, si dovrebbe far strada una concezione che scompone il processo in fasi o gradi e che possa condurre a ritenere la competenza del Tribunale per i minorenni nelle predette fasi di quiescenza, non solo dovute alla pendenza dei termini per l’impugnazione ma anche dettate da cause interruttive, provvedimenti ex art. 295 c.p.c.
La principale chiave interpretativa deve trarsi dalla necessità di attuare il principio della concentrazione delle tutele come affermato dalla pronuncia n. 20352/2011. La Suprema Corte aveva rilevato come poteva accadere che per una identica situazione potevano essere aditi due organi giudiziali diversi con il pericolo di due pronunce diverse ed in contrasto tra loro, a tal fine ha ritenuto, in considerazione del preminente interesse del minore a condurre la propria esistenza sulla base di provvedimenti giudiziali non equivoci, di superare la suddivisione delle competenze stabilita in via generale dall’art 38 disp. att. c.c. e di assegnare al giudice del conflitto familiare anche le richieste di limitazione della responsabilità genitoriale.
Si delinea dunque una diversificazione di situazioni nelle quali possono essere assunti provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Da una parte le situazioni che possono indurre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ad aprire un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità del minore o a misure minori quali l’affido eterofamiliare. L’accertamento di queste situazioni può determinare l’avvio di procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, non dettati da un conflitto genitoriale e, quindi, saldamente ancorati alla competenza del giudice specializzato. Dall’altra parte, invece, all’interno delle controversie circa l’affidamento dei figli minori possono sorgere situazioni che posso indurre, d’ufficio o su richiesta di parte, all’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale: la competenza del giudice ordinario è limitata a questa seconda ipotesi.

You cannot copy content of this page